Descrizione
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Al fine di fornire un quadro di riferimento per le operazioni relative alla presentazione delle candidature per l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, previste per i giorni domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, si rende disponibile la pubblicazione ministeriale n. 1 dell’8 aprile 2026 del Ministero dell’Interno.
Si invitano gli interessati a consultare con particolare attenzione i seguenti capitoli:
- Istruzioni per la preparazione delle candidature
- Istruzioni per la presentazione delle candidature
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel documento ministeriale e di utilizzare la modulistica allegata, nonché di monitorare eventuali aggiornamenti che dovessero essere successivamente emanati dal Ministero dell’Interno.
Termini per la presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate nei seguenti orari:
- 24 aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
- 25 aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Documentazione richiesta
Per la presentazione delle candidature è necessario produrre la seguente documentazione:
- Atto di presentazione della candidatura a Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio comunale (atto principale e/o atto separato);
- Certificati attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;
- Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, comprensive della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di cause di incandidabilità;
- Certificati elettorali dei candidati e dei sottoscrittori;
- Programma elettorale;
- Modello del contrassegno di lista.
Sottoscrizione delle liste
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un numero di elettori variabile in relazione alla popolazione del Comune, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 81/1993.
I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le firme devono essere apposte su appositi moduli recanti:
- il contrassegno della lista;
- i dati anagrafici dei candidati;
- i dati anagrafici dei sottoscrittori.
Le firme devono essere autenticate secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista.
Numero dei sottoscrittori
Il numero minimo e massimo dei sottoscrittori è determinato in base alla popolazione del Comune, come di seguito indicato:
| Fascia di popolazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| Da 1.000 a 2.000 abitanti | 25 | 50 |
| Da 2.001 a 5.000 abitanti | 30 | 60 |
| Da 5.001 a 10.000 abitanti | 60 | 120 |
| Da 10.001 a 20.000 abitanti | 100 | 200 |
| Da 20.001 a 40.000 abitanti | 175 | 350 |
| Da 40.001 a 100.000 abitanti | 200 | 400 |
| Da 100.001 a 500.000 abitanti | 350 | 700 |
| Da 500.001 a 1.000.000 abitanti | 500 | 1.000 |
| Oltre 1.000.000 abitanti | 1.000 | 1.500 |
Composizione delle liste (Comuni fino a 15.000 abitanti)
Ogni lista deve rispettare i limiti minimi e massimi di candidati, in relazione alla fascia demografica del Comune:
| Fascia di popolazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| Fino a 3.000 abitanti | 7 | 10 |
| Da 3.001 a 10.000 abitanti | 9 | 12 |
| Da 10.001 a 15.000 abitanti | 30 | 60 |
Rappresentanza di genere
Nella formazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
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Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2026, 08:36